LEGISLAZIONE (L.R. 6/12)
Art 46 - comma 1 Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di dieci ad un massimo di cinquanta volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro tre anni, la sanzione è raddoppiata. Qualora l’utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione deve essere annullata da parte dell’azienda di trasporto se l’utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione.
Art 46 - comma 3 Salvo quanto previsto dal comma 2, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da personale e/o soggetti a ciò espressamente incaricati delle aziende di trasporto nel rispetto della normativa vigente.
Estratto delle norme per i viaggiatori, concernenti le modalità di viaggio.
CONTRATTO DI TRASPORTO: il viaggiatore ha l’obbligo, appena salito sull’autobus, di aver regolarizzato il proprio diritto al trasporto mediante il possesso legittimo di uno dei titoli di viaggio ammessi dall’azienda, eventualmente acquistandolo a bordo, o di uno dei documenti ammessi alla libera circolazione delle norme vigenti.
OBBLIGO DI POSSESSO, CONVALIDA ED ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO: il viaggiatore ha l’obbligo, appena salito sul bus di convalidare il titolo di viaggio mediante le obliteratrici di bordo. Il titolo di viaggio deve essere conservato integro e riconoscibile per tutto il tempo della sua validità, assumendo anche titolo di ricevuta fiscale. Il biglietto in corso d’uso è personale e non è cedibile. Il viaggiatore è tenuto a verificarne la rispondenza con il percorso che deve effettuare, inoltre è tenuto ad esibirlo ad ogni controllo eseguito dal personale di servizio al quale, in quanto Pubblico Ufficiale (art 357 CP), il passeggero non può rifiutarsi di documentare le generalità se richieste.
VALIDITA’ DEGLI ABBONAMENTI: gli abbonamenti hanno normalmente validità definita nel tempo e/o nel numero delle corse. Assumono validità solo se convalidati con il numero della settimana o con il mese di validità e accompagnati da tessera di riconoscimento aziendale.
SANZIONI: il viaggiatore sprovvisto di regolare titolo di viaggio, o con il titolo non convalidato, o sprovvisto di tessera di riconoscimento ovvero con abbonamento ove non sia stato riportato in maniera indelebile il numero di tessera di riconoscimento o sprovvisto di ricevuta di ricarica, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, di importo pari a cinquanta volte la tariffa minima della rete, oltre al prezzo del biglietto.
TRASPORTO BAMBINI: sono ammessi gratuitamente al trasporto i singoli bambini di altezza fino ad 1 metro purché accompagnati da persona adulta pagante. Quando un viaggiatore ha con se più bambini inferiori al metro è sufficiente l’acquisto di un biglietto ogni due bambini.
L’azienda si riserva di denunciare all’autorità giudiziaria i recidivi e le irregolarità che rivestono carattere di frode, compresa la falsificazione o alterazione dei titoli di viaggio, anche se non utilizzati, nonché la dichiarazione di generalità false.
Il trasporto di persone e la relativa responsabilità hanno carattere contrattuale, il viaggiatore accetta implicitamente le presenti norme.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI.
a) La sanzione è ridotta ad 1/3 (oltre al prezzo della corsa) se pagata direttamente sul bus a mani del personale accertatore oppure, entro il 60° giorno. La sanzione può essere pagata presso gli uffici Autoguidovie, on-line sul sito www.autoguidovie.it o sul C/C Postale n° 35906205 intestato ad Autoguidovie, indicando obbligatoriamente il numero e la data della sanzione.Qualora l’utente sanzionato dimostri, entro 5 giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione o in caso di mancanza di tessera di riconoscimento, se la stessa viene richiesta entro 5 giorni dalla sanzione, l’azienda procederà all’annullamento della sanzione stessa, salvo pagamento delle spese amministrative di gestione della pratica di 15 €. Nel caso di abbonamenti mensili o settimanali fa fede la timbratura del titolo a bordo bus o la data dello scontrino di ricarica. La documentazione completa attestante la regolarità del viaggio va presentata presso gli uffici Autoguidovie o inviata via fax entro 5 giorni dalla data della sanzione:
Milano SudEst Trasporti – InfoPoint -S. Donato M3 - Fax 02.49587312
Brianza Trasporti – Monza, via Aspromonte 26 - Fax 039.2027618
Autoguidovie Provincia di Cremona – InfoPoint Crema FS - Piazzale Martiri della Libertà, 8 - Fax 0373.286455
b) Per i soggetti cui corre l’obbligo della notifica e purché il pagamento sia eseguito entro il 60° giorno dalla stessa, la sanzione è ridotta a 1/3 come sopra, ma maggiorata delle spese di notifica.
DOPO TALE TERMINE LA SANZIONE SARA’ DOVUTA PER L’INTERO AMMONTARE.
La gestione del recupero oggetto di sanzione potrà essere affidata a impresa specializzata.
Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente verbale, l’eventuale trasferimento alla società incaricata delle azioni di incasso/recupero è conforme al D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Se la sanzione è elevata tramite supporto elettronico i dati sono riportati sullo scontrino emesso e consegnato all’utente.
È data facoltà di presentare scritti difensivi all’autorità emittente entro 30 giorni dalla notificazione con raccomandata indirizzata a: Autoguidovie S.p.A. – Direttore di Esercizio – Via M.F. Quintiliano, 18 – 20138 Milano. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (Art. 22 l 689/81).
| Autoguidovie Provincia di Cremona - Sanzioni dal 15/7/2012 |
| Conciliata sul posto |
21,70 € + 1,30 € biglietto = 23,00 € |
| Pagata entro 60 gg |
36,70 € (21,70 + 15,00) + 1,30 € biglietto = 38,00 € |
| Pagata oltre 60 gg |
80,00 € (65,00 + 15,00) + 1,30 € biglietto = 81,30 € |
| Linea Crema Bergamo - Sanzioni dal 15/7/2012 |
| Conciliata sul posto |
19,20 € + 1,15 € biglietto = 20,35 € |
| Pagata entro 60 gg |
36,20 € (19,20 + 15,00) + 1,15 € biglietto = 35,35 € |
| Pagata oltre 60 gg |
72,50 € (57,50 + 15,00) + 1,15 € biglietto = 73,65 € |